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Adnkronos
Pubblicato il
10 dic 2012
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Cassazione: "Inestetismi da silicone non sono una malattia"

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Adnkronos
Pubblicato il
10 dic 2012

Gli inestetismi dovuti a una operazione di chirurgia estetica riuscita male non sono equiparabili alla malattia, pertanto il chirurgo estetico si salva dalla condanna per lesioni. Lo ha stabilito la Cassazione, occupandosi del caso di una 47enne salernitana, Maria L., che aveva denunciato per lesioni il chirurgo estetico al quale si era rivolta per sottoporsi ad una serie di interventi che, a suo dire, l'avevano danneggiata.

Foto: Corbis

In proposito, la Quarta Sezione Penale ha chiarito che "non vi è dubbio che l'insulto estetico non può essere confuso con lo stato di malattia richiesto dalla legge penale perché resti integrato il delitto di lesioni".

La vicenda giudiziaria è partita con una condanna per lesioni colpose da parte del Tribunale di Salerno al medico, specialista in chirurgia estetica, Alberto C., al quale si era rivolta la signora per correggere alcune imperfezioni estetiche. Come ricostruisce la sentenza 47265, Maria L. aveva subito trattamenti all'addome, al dorso, alle ginocchia, alle cosce, senza dimenticare il seno. Insomma, una revisione generale, effettuata presso una struttura privata, che aveva avuto conseguenze negative per la donna. Da qui la denuncia al medico che, in appello, veniva assolto con formula piena (Corte appello Salerno, luglio 2010).

Contro l'assoluzione, Maria L. si è costituita parte civile in Cassazione, chiedendo un ribaltamento della decisione a causa dell'intervento di chirurgia estetica combinata effettuato "senza che sussistessero le condizioni di sicurezza necessarie".

La Suprema Corte ha accolto solo in parte il ricorso della donna, affermando che "gli inestetismi procurati con l'avventuroso trattamento chirurgico non possono qualificarsi come malattia". Gli inestetismi dovuti al pessimo risultato di un intervento di chirurgia estetica, spiega ancora la Cassazione, possono essere risarcibili in sede civile, ma da qui a dire che costituiscano una malattia da rifondere come lesione ce ne passa.

La Suprema Corte ha però annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile, "in relazione alla tumefazione in zona epigastrica e al processo di abbassamento del valore emoglobulare" subita dalla malcapitata. Più in generale, però, la Cassazione mette in guardia sul fatto che non si possono pretendere maxi risarcimenti per gli inestetismi.

"Non si esclude in astratto che in casi di tal fatta possa ingenerarsi, a causa della grave frustrazione da delusione, a fronte dell'assai gravosa contropartita e, soprattutto dal peggioramento estetico, oramai assai difficilmente rimediabile, un meccanismo reattivo dell'organismo, capace di indurre l'attecchimento di un disturbo psichico di tipo ansioso depressivo, che costituisce vero e proprio stato morboso di malattia". Per essere risarciti, però, avverte piazza Cavour, occorre "contestare" nello specifico i fatti. Cosa che in questo caso non è avvenuta.

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